Cia Capitanata: “Entro il 26 novembre, controlli funzionali per le irroratrici”
FOGGIA – Entro il prossimo 26 novembre, dovranno essere sottoposte a controllo funzionale diverse tipologie di irroratrici. A ricordare l’importante scadenza è la CIA Agricoltori Italiani di Capitanata. Nello specifico, dovranno essere sottoposte a controllo funzionale le seguenti tipologie di irroratrici: irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri; irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sotto-fila delle colture arboree. Per queste tipologie d’irroratrici, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati a intervalli non superiori a sei anni.
Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati a intervalli non superiori a quattro anni. Il controllo funzionale può essere effettuato presso uno dei Centri prova autorizzati dalla Regione Puglia.
MACCHINE AGRICOLE E REVISIONI. In relazione alle scadenze di fine anno e alle richieste di aggiornamento in materia, si riporta di seguito, il punto della situazione sulla revisione delle macchine agricole che, comunque, rimane immutato rispetto allo scorso anno. Ad oggi, nonostante non ci siano state ulteriori proroghe dell’entrata in vigore, si è nell’impossibilità di avviare la revisione perché non è stato emanato il decreto che doveva definire le modalità di effettuazione delle revisioni (punti da controllare, soggetti abilitati, ecc.). Occorre peraltro sottolineare che, pur in assenza di regole su come effettuare la revisione, risulta già superata (31.12.17) la scadenza per i trattori immatricolati entro il 31/12/1973 e si sta avvicinando (31.12.18) quella per i trattori immatricolati dal 1/01/1974 al 31/12/1990. Situazione venutasi a creare che preoccupa notevolmente gli operatori agricoli, con riferimento ai controlli su strada proprio in ragione delle predette superate scadenze per la verifica dell’avvenuta revisione delle macchine agricole e del patentino. Ciò in ragione del fatto che, alla mancata revisione delle macchine agricole, sono associate specifiche sanzioni, le quali a parere di alcuni organi di controllo sembrerebbero essere già in vigore in base al comma 1 dell’articolo 111 del “nuovo codice della strada” che dispone la revisione, a far data dal 30 giugno 2016, ancorché priva del quadro normativo di riferimento. Per tale motivo è indispensabile che sia fatta chiarezza sul futuro della revisione. “Come CIA”, dichiara Nicola Cantatore, direttore provinciale di CIA Capitanata, “abbiamo portato nuovamente all’attenzione delle istituzioni questo problema, ribadendo la necessità di prevedere una nuova proroga, o quantomeno un atto amministrativo che chiarisca che l’obbligo di revisione non è applicabile fino a che il quadro delle regole non venga completato”. Dall’emanando decreto, che dovrebbe completare il quadro regolatorio, dipende infatti, l’impatto del provvedimento sul settore agricolo, tenendo conto che occorre ancora stabilire la tipologia di verifiche da effettuare in sede di revisione e, soprattutto, l’impostazione organizzativa dei centri di revisione, nonché l’attivazione immediata della procedura semplificata per l’aggiornamento dei libretti di circolazione. L’obbligo di revisione delle macchine agricole (in particolare dei trattori agricoli), come è noto, è stato introdotto dal 19 dicembre 2012, per effetto della modifica apportata all’articolo 111 del Codice della Strada dal Legge 17/12/2012, n. 221. Ferma restando la condivisione della necessità di aumentare i livelli di sicurezza in azienda, di contribuire al fine sociale di diminuire le cosiddette “morti verdi” su un agente materiale quale il trattore, che è il responsabile del maggior numero di infortuni nei luoghi di lavoro in agricoltura, nonché di ammodernare il parco macchine ormai obsoleto, “la scelta di rendere obbligatoria la revisione delle macchine agricole, ci ha lasciato subito molto perplessi per la complessità e l’onerosità dell’applicazione dell’adempimento”, ha aggiunto Michele Ferrandino, presidente provinciale di CIA Capitanata.Tali perplessità sono dovute principalmente a: il numero di veicoli che in poco tempo dovrà essere sottoposto a revisione (più di 2 due milioni); le specificità di tali tipologie di macchine (caratteristiche costruttive completamente diverse dagli altri veicoli); le difficoltà economiche legate al rinnovo del parco macchine; la mancanza di incentivi specifici per la rottamazione, limite del “de minimis” a 15.000 euro; le difficoltà che si potrebbero riscontrare nel raggiungere le officine autorizzate, spesso ubicate nei centri urbani più grandi. Le proroghe stabilite dal Parlamento negli ultimi anni sono la conseguenza di queste difficoltà oggettive. Da ultimo, inoltre, il “Milleproroghe 2016” è intervenuto con un ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della revisione dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, fermo restando che l’effettivo calendario per effettuare la revisione, almeno per quanto riguarda i trattori agricoli, è stabilito dal D.M. 20 maggio 2015.
Trattori agricoli immatricolati | Termine di scadenza entro cui effettuare la revisione |
entro il 31/12/ 1973 | il 31/12/2017 |
dal 1/01/1974 al 31/12/1990 | il 31/12/2018 |
dal 1/12/1991 al 31/12/2010 | il 31/12/2020 |
dal 1/01/2011 al 31/01/2015 | il 31/12/2021 |
dopo il 1/01/2016 | al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione |