Non è vero che le scuole in Puglia saranno chiuse da lunedì 22 febbraio fino al 5 marzo 2021. Le scuole resteranno aperte. I docenti dovranno presentarsi a scuola e, da lì, fare lezione in DID sia per i pochissimi alunni presenti in classe che per i tanti studenti che resteranno a casa.
L’ordinanza di Michele Emiliano non chiude le scuole e non impone la DAD perché non può farlo, non è nei poteri del presidente della Regione Puglia. Leggiamo attentamente l’ordinanza: “È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia“.
Dunque, saranno le/i dirigenti di ciascuna singola scuola a doversi prendere la responsabilità di decidere se e chi ammettere in presenza fino al limite massimo del 50% per ogni classe. La responsabilità di valutare caso per caso, ancora una volta, è lasciata interamente in capo alle istituzioni scolastiche.
Non a caso, per i giornalisti, la Regione Puglia ha titolato correttamente il comunicato relativo all’ordinanza nel modo seguente: “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE EMILIANO CON DECORRENZA DA LUNEDÌ 22 FEBBRAIO FINO AL 5 MARZO 2021″. Non c’è nessun accenno, né nel titolo né nei contenuti dell’ordinanza, a un presunto obbligo della didattica a distanza. Non c’è, semplicemente, perché Emiliano non ha il potere di cancellare la scuola in presenza, soprattutto quando le norme dello Stato e le disposizioni del governo nazionale la permettono. Se Emiliano avesse questo potere lo avrebbe già esercitato, e l’ordinanza emessa non contemplerebbe la possibilità del 50%.
Quali sono le “ragioni non diversamente affrontabili” per cui i genitori possono chiedere che i loro figli frequentino la scuola in presenza? Questo non è specificato. Ed è proprio su questa ambiguità che si gioca per limitare quanto più possibile il sacrosanto diritto (ripetiamolo, DIRITTO) di tutti i bambini a continuare a frequentare la scuola in presenza. Tra quelle “ragioni non diversamente affrontabili” può rientrare la legittima preoccupazione che non sia salutare, per un bambino, essere costretto per altre 2 settimane (come minimo) a stare diverse ore davanti a un computer? E fino a dove può arrivare il potere discrezionale dei malcapitati dirigenti scolastici che, loro malgrado, sono chiamati a prendersi la responsabilità di dire “a chi si e a chi no?”
Sulla scuola la Puglia è un’eccezione. Nella maggior parte delle regioni italiane gli studenti stanno continuando a frequentare la scuola in presenza. Andare a scuola non è un lusso, è un diritto, una necessità. La scuola in presenza è la salute psicofisica dei nostri ragazzi, è uno dei pochi spazi di socialità rimasti ai nostri figli da ormai oltre un anno. E’ fondamentale. Lo è innanzitutto per i bambini, per i ragazzi, per tutti quei giovani e giovanissimi che già stanno sopportando da oltre un anno una lunghissima serie di restrizioni. Sono stati chiusi parchi, aree verdi, biblioteche, ludoteche. Per i più piccoli, soprattutto, è stata annullata qualsiasi forma di socialità. Impedire che gli studenti frequentino la scuola in questa situazione, mentre in altri contesti questa possibilità è garantita, è profondamente ingiusto e dannoso.
Da lunedì 22 febbraio 2021 le scuole pugliesi saranno quasi deserte: a svuotare le aule sarà la conseguenza della pressione esercitata su genitori sfibrati e dirigenti ormai sfiniti, non il ‘dettato’ di un’ordinanza che, ancora una volta, scarica incognite e responsabilità su scuole e famiglie.
Francesco Quitadamo
DI SEGUITO, IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA DI MICHELE EMILIANO
Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n.56 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19”.
L’ordinanza dispone con decorrenza da lunedì 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021:
– le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando, sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica, l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
– È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia.
– Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.
– Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
– La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.