ALBERONA (Fg) – Sono decaduti dal ruolo di consigliere comunale per una lunga, continua e reiterata assenza alle sedute della massima assise: l’ex sindaco Gianbattista Forgione, l’ex assessore Giovanni Codirenzi, Filippo Minelli e Fiorella De Rosa non fanno più parte dell’assemblea cittadina alberonese. A deciderlo, votandone la decadenza in forza dell’articolo 43 (comma 4 D.Lgs 267/2000 s.m..) e articolo 16 dello Statuto Comunale, è stato lo stesso Consiglio Comunale. I consiglieri comunali decaduti, senza avere giustificazioni oggettive per la loro prolungata assenza (e, nel caso di Fiorella De Rosa senza presentare alcuna giustificazione), non partecipavano più a una seduta dell’assise dall’estate 2013. In base all’articolo 45 D.Lgs 267/2000, comma 1, si è proceduto alla loro surroga: al posto di Gianbattista Forgione, è entrato a far parte del Consiglio Comunale il consigliere di minoranza Leonardo Panzano; Leonardo De Matthaeis è il neo-consigliere d’opposizione che ha preso il posto di Giovanni Codirenzi; l’ex assessore della precedente amministrazione, Nicola Cedola, ha sostituito Filippo Minelli. Il posto di Fiorella De Rosa, invece, sarà preso da Antonio Valensio, consigliere comunale di maggioranza, appartenente al gruppo della lista civica Vivi Alberona.
I consiglieri decaduti non sono stati presenti nemmeno durante le sedute del Consiglio comunale in cui è stata decisa la loro decadenza.
COSA DICE LO STATUTO COMUNALE. L’articolo 16 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 16 dicembre 2001, dispone che: “(…) I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato (…)”. L’articolo 45 D.Lgs. 267/2000, al comma 1, dispone che “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto (…)”.